Art. 15.
(Disposizioni in materia di alimenti per animali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo può modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.